Stress lavoro-correlato: cosa cambia
Cos'è
lo stress?
Hans
Selye (1971) medico austriaco e padre della cosiddetta “Sindrome
Generale di Adattamento”, definisce lo stress come “la risposta
non specifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata su di
esso”. Secondo Selye lo stress non può e non deve essere evitato
in quanto costituisce l'essenza stessa della vita, perciò non è una
condizione patologica tout court, Lo stress viene considerato infatti
come una sindrome di adattamento a degli stressor (sollecitazioni).
Tutto ciò però non significa che esso non possa avere dei risvolti
disadattivi o patologici, come nel caso in cui gli stimoli stressanti
agiscano con grande
intensità
e per lunghi
periodi.
La reazione difensiva e adattiva è infatti caratterizzata da
un'iniziale fase di allarme con
modificazioni biochimiche e ormonali, da una fase di resistenza in
cui l'organismo si organizza funzionalmente in senso difensivo e da
una fase di esaurimento in
cui avviene il crollo delle difese e l'incapacità di adattarsi
ulteriormente.
L'importanza
dell'ambiente
Il Modello
Transazionale di
Lazarus e Folkman, elaborato definitivamente nel 1984 pone l'accento
sui fattori ambientali. In quest'ottica “Lo
stress è una transazione tra
la persona e l'ambiente, nella quale la situazione è valutata
dall'individuo come eccedente le proprie risorse e tale da mettere in
pericolo il suo benessere”. Lo
studio e l'analisi dei
fattori ambientali acquisiscono quindi un fondamentale rilievo
nell'ambito delle variabili di rischio e caratterizzano al contempo
una base imprescindibile al fine di individuare e implementare
strategie funzionali per far fronte allo stress.
Stress
e lavoro
Si
fa strada quindi il riconoscimento dell'importanza che le componenti
relazionali e ambientali hanno sulle condizioni fisiche e
psicologiche dell'individuo. Prendono corpo, seguendo l'impalcatura
del modello bio-psico-sociale di
Engel (1977), il concetto di stress
psicosociale e organizzativo e
la teoria domanda/controllo
di
Karasek
(1985) che si è occupato principalmente del ruolo
svolto dalle
caratteristiche del lavoro nel determinare stress e conseguenti
effetti sulla salute.
L'autore sostiene che la soddisfazione sul lavoro dipende
dall'autonomia
decisionale e
che lo stress origina da valutazioni di carichi
eccessivi di lavoro.
Karasek individua inoltre le variabili dell'organizzazione del lavoro
sulle quali agire per ridurre lo stress:
- La domanda lavorativa (carico di lavoro e intensa pressione temporale)
- Il controllo lavorativo (quantità di potere discrezionale che un individuo può esercitare sul proprio lavoro)
- Il sostegno morale (qualità dell'ambiente umano e relazionale nel contesto lavorativo, cooperazione nella risoluzione dei problemi).
I
provvedimenti in materia
In
linea con la letteratura scientifica di riferimento le confederazioni
sindacali europee ETUC, UNICE, UAPME e CEEP, hanno siglato,
nell'ottobre 2004, un accordo quadro sullo stress nei luoghi di
lavoro. Inoltre secondo la direttiva CEE 89/391 tutti gli
imprenditori hanno l’obbligo legale di proteggere la salute e la
sicurezza occupazionale dei lavoratori. Questo obbligo si applica
anche ai problemi di stress da lavoro quando essi rappresentino un
rischio per la salute e la sicurezza.
In
Italia
La Commissione
Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha stilato un documento in cui vengono esplicate le
indicazioni per la valutazione dello stress in ambito lavorativo, in
linea con la normativa europea e in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 6, comma 8, lettera m-quater e all'art. 28 comma 1 bis,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in cui viene specificato
che la valutazione dei rischi in ambito lavorativo debba prevedere,
tra gli altri, anche lo stress lavoro-correlato. La circolare della
Commissione Consultiva richiama quanto specificato all'art. 3
dell'Accordo Europeo del 2004, descrivendo lo stress lavoro-correlato
come una “condizione che può essere accompagnata da disturbi o
disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza
del fatto che taluni individui non si sentono in grado di
corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.
Chi
effettua la valutazione del rischio?
Nel
documento si specifica inoltre che “La valutazione del rischio da
stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei
rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di
rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del
medico competente, ove nominato, e previa consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST)”
Qual
è la figura professionale più idonea ad effettuare la misurazione
dello stress lavoro-correlato?
Come
ribadito dai vari Ordini Regionali, lo psicologo, che abbia
acquisito una specifica competenza in materia di stress
lavoro-correlato è sicuramente la figura idonea ad effettuare la
valutazione approfondita e l'intervento correttivo non solo per
la riserva nell'uso “degli strumenti conoscitivi e di intervento
per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità” attribuitagli dalla legge 56/89, ma anche per la
preparazione completa che vanta nell'ambito delle relazioni
interpersonali e delle dinamiche intrapsichiche
Le
“Procedure standardizzate”
Tra
i documenti approvati dalla Commissione Permanente rientrano le
“Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (in
ambito lavorativo) che le aziende fino a 10 dipendenti saranno tenute
ad attuare dal 30 Giugno 2013 e che non subiranno alcuna ulteriore
proroga, come sottolineato dal Ministro del Lavoro Giovannini durante
l'interrogazione parlamentare del 12 Giugno 2013. All'interno del
documento di valutazione dei rischi, che deve essere redatto dal
datore di lavoro e contenere “data certa”, viene inserito
nell'ambito della “famiglia dei pericoli” anche il rischio stress
lavoro-correlato.
Il
quadro normativo in via di applicazione prescrive quindi un
necessario adeguamento delle competenze sia per i datori di lavoro
che per i responsabili della sicurezza in azienda, oltre a prevedere
un'attività concreta nell'ambito della prevenzione dello stress
lavoro-correlato e di eventuali interventi correttivi.