Stress lavoro-correlato: cosa cambia 

per le aziende?


Cos'è lo stress?

Hans Selye (1971) medico austriaco e padre della cosiddetta “Sindrome Generale di Adattamento”, definisce lo stress come “la risposta non specifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso”. Secondo Selye lo stress non può e non deve essere evitato in quanto costituisce l'essenza stessa della vita, perciò non è una condizione patologica tout court, Lo stress viene considerato infatti come una sindrome di adattamento a degli stressor (sollecitazioni). Tutto ciò però non significa che esso non possa avere dei risvolti disadattivi o patologici, come nel caso in cui gli stimoli stressanti agiscano con grande intensità e per lunghi periodi. La reazione difensiva e adattiva è infatti caratterizzata da un'iniziale fase di allarme con modificazioni biochimiche e ormonali, da una fase di resistenza in cui l'organismo si organizza funzionalmente in senso difensivo e da una fase di esaurimento in cui avviene il crollo delle difese e l'incapacità di adattarsi ulteriormente.

L'importanza dell'ambiente

Il Modello Transazionale di Lazarus e Folkman, elaborato definitivamente nel 1984 pone l'accento sui fattori ambientali. In quest'ottica “Lo stress è una transazione tra la persona e l'ambiente, nella quale la situazione è valutata dall'individuo come eccedente le proprie risorse e tale da mettere in pericolo il suo benessere”. Lo studio e l'analisi dei fattori ambientali acquisiscono quindi un fondamentale rilievo nell'ambito delle variabili di rischio e caratterizzano al contempo una base imprescindibile al fine di individuare e implementare strategie funzionali per far fronte allo stress.

Stress e lavoro

Si fa strada quindi il riconoscimento dell'importanza che le componenti relazionali e ambientali hanno sulle condizioni fisiche e psicologiche dell'individuo. Prendono corpo, seguendo l'impalcatura del modello bio-psico-sociale di Engel (1977), il concetto di stress psicosociale e organizzativo e la teoria domanda/controllo di Karasek (1985) che si è occupato principalmente del ruolo svolto dalle caratteristiche del lavoro nel determinare stress e conseguenti effetti sulla salute. L'autore sostiene che la soddisfazione sul lavoro dipende dall'autonomia decisionale e che lo stress origina da valutazioni di carichi eccessivi di lavoro. Karasek individua inoltre le variabili dell'organizzazione del lavoro sulle quali agire per ridurre lo stress:
  • La domanda lavorativa (carico di lavoro e intensa pressione temporale)
  • Il controllo lavorativo (quantità di potere discrezionale che un individuo può esercitare sul proprio lavoro)
  • Il sostegno morale (qualità dell'ambiente umano e relazionale nel contesto lavorativo, cooperazione nella risoluzione dei problemi).

I provvedimenti in materia

In linea con la letteratura scientifica di riferimento le confederazioni sindacali europee ETUC, UNICE, UAPME e CEEP, hanno siglato, nell'ottobre 2004, un accordo quadro sullo stress nei luoghi di lavoro. Inoltre secondo la direttiva CEE 89/391 tutti gli imprenditori hanno l’obbligo legale di proteggere la salute e la sicurezza occupazionale dei lavoratori. Questo obbligo si applica anche ai problemi di stress da lavoro quando essi rappresentino un rischio per la salute e la sicurezza.


In Italia

La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stilato un documento in cui vengono esplicate le indicazioni per la valutazione dello stress in ambito lavorativo, in linea con la normativa europea e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-quater e all'art. 28 comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in cui viene specificato che la valutazione dei rischi in ambito lavorativo debba prevedere, tra gli altri, anche lo stress lavoro-correlato. La circolare della Commissione Consultiva richiama quanto specificato all'art. 3 dell'Accordo Europeo del 2004, descrivendo lo stress lavoro-correlato come una “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.


Chi effettua la valutazione del rischio?

Nel documento si specifica inoltre che “La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST)”


Qual è la figura professionale più idonea ad effettuare la misurazione dello stress lavoro-correlato?

Come ribadito dai vari Ordini Regionali, lo psicologo, che abbia acquisito una specifica competenza in materia di stress lavoro-correlato è sicuramente la figura idonea ad effettuare la valutazione approfondita e l'intervento correttivo non solo per la riserva nell'uso “degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità” attribuitagli dalla legge 56/89, ma anche per la preparazione completa che vanta nell'ambito delle relazioni interpersonali e delle dinamiche intrapsichiche


Le “Procedure standardizzate”

Tra i documenti approvati dalla Commissione Permanente rientrano le “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (in ambito lavorativo) che le aziende fino a 10 dipendenti saranno tenute ad attuare dal 30 Giugno 2013 e che non subiranno alcuna ulteriore proroga, come sottolineato dal Ministro del Lavoro Giovannini durante l'interrogazione parlamentare del 12 Giugno 2013. All'interno del documento di valutazione dei rischi, che deve essere redatto dal datore di lavoro e contenere “data certa”, viene inserito nell'ambito della “famiglia dei pericoli” anche il rischio stress lavoro-correlato.
Il quadro normativo in via di applicazione prescrive quindi un necessario adeguamento delle competenze sia per i datori di lavoro che per i responsabili della sicurezza in azienda, oltre a prevedere un'attività concreta nell'ambito della prevenzione dello stress lavoro-correlato e di eventuali interventi correttivi.